22 maggio, 2009

PROMEMORIA 22 maggio 1978 - Italia: è approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza


Italia: è approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza/legge n. 194/78) con cui l'aborto è consentito entro 90 giorni dal concepimento; in seguito è ammesso solo in caso di pericolo per la vita della madre o di gravi anomalie del nascituro.
Legislazione precedente al 1978 [modifica]
Prima del 1978, l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978). In particolare:
causare l'aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545),
causare l'aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto che alla donna stessa (art. 546),
procurarsi l'aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547).
istigare all'aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 548).
In caso di lesioni o morte della donna le pene erano ovviamente inasprite (art. 549 e 550), ma, nel caso "... alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548 549 e 550 è stato commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi." (art. 551).

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