31 gennaio, 2012

PROMEMORIA 31 gennaio 1973 – Il Senato approva il nuovo Testo del libro dei Codici. Vengono aboliti l'Ergastolo e l'Interdizione Perpetua


Il Senato approva il nuovo Testo del libro dei Codici. Vengono aboliti l'Ergastolo e l'Interdizione Perpetua
In Italia l'ergastolo è la massima pena prevista nell'ordinamento giuridico penale italiano, per un delitto.
L'ergastolo è previsto dall'art. 22 codice penale. La pena è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno (L' articolo 22 c.p. deve intendersi implicitamente modificato in parte qua, poiché l' art. 6 comma 2 della legge 26/1975 n°354 dispone che " i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire"). Ne deriva che l' isolamento notturno, non è più attuato, mentre quello diurno si per via del summenzionato articolo. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.
Il carattere teoricamente perpetuo della condanna pone gravi problemi di compatibilità con l'art. 27 comma 3 della Costituzione, e con la Legge Gozzini che ne dà attuazione. Recita, infatti, tale articolo: "Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato". Ripetutamente posto all'attenzione della Corte Costituzionale, da parte dei Giudici di merito, la Consulta le ha sempre respinte sull'assunto che "funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti" e che la pena dell'ergastolo, come si è detto sopra, "non riveste più i caratteri della perpetuità" (Sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1974). Grazie all'intervento della Corte Costituzionale, tale pena è stata esclusa per i minori imputabili perché incompatibile con la finalità rieducativa del minore alla quale devono tendere le pene previste per i minori di età.
Tuttavia, vi è da sottolineare che il carattere di perpetuità di tale pena è mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato 26 anni, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento. Tale limite è ulteriormente eroso dalle riduzioni previste per la buona condotta del reo, grazie alle quali vengono eliminati 45 giorni ogni sei mesi di reclusione subiti. D'altro canto la riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1987, attraverso le previsioni degli artt. 30-ter, comma 4, lett. d) e 50, comma 5, Legge n. 354/1975, ha contribuito a rimodellare i contenuti dell'ergastolo anche al di là dei profili che attengono alla liberazione condizionale: ha consentito infatti che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso, dopo l'espiazione di almeno 10 anni di pena, ai permessi premio, nonché, dopo 20 anni, alla semilibertà.
Nell'ordinamento italiano l'ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro la vita cui si aggiungono i reati per cui era prevista la pena di morte (che è sostituita dall'ergastolo ex D. lgs. lgt 10/08/44 n. 224). L'ergastolo è altresì previsto quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non inferiore a 24 anni (art. 73 co. 2 c.p.).
Il Partito Radicale propose un referendum abrogativo nel 1981 per l'abolizione dell'ergastolo, ma vinse il fronte del no.
Ecco l'elenco dei reati che possono essere puniti con l'ergastolo: omicidio volontario con premeditazione, omicidio volontario con crudeltà e aggravanti, omicidio a scopo di terrorismo, strage, epidemia causata volontariamente che uccida almeno una persona, avvelenamento volontario di acque e pozzi che causi la morte di almeno una persona, omicidio con associazione mafiosa, omicidio connesso a traffico di droga internazionale, traffico di esseri umani con circostanze aggravanti, alto tradimento, tradimento, tentativo di secessione tramite atti di violenza, tentativo di eversione dell'ordine democratico con gravi atti di violenza e atti correlati, attentato contro il Presidente della Repubblica (che ha sostituito il reato di regicidio, per effetto della caduta della monarchia), sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo con conseguente uccisione dell'ostaggio, spionaggio e rivelazione di segreti di stato, attentato contro capi di stato esteri, genocidio e altri gravi crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Negli ultimi anni è stato applicato solo per i reati correlati all'omicidio fisicamente compiuto. Nel 1981 Ali Agca fu condannato all'ergastolo per attentato (non riuscito) contro capo di stato estero, per l'attentato a Giovanni Paolo II: si trattò dell'ultima volta in cui venne comminata la massima pena che non fosse per un omicidio effettivamente commesso.

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