22 aprile, 2007

PROMEMORIA 22 aprile 1975 - il Parlamento approva il nuovo diritto di famiglia


Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina il matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione e il divorzio.
La famiglia nella Costituzione
La Costituzione dedica alla famiglia tre articoli (collocati all'interno del Titolo II intitolato "Rapporti etico-sociali").
L'art. 29 stabilisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art. 30 stabilisce che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
L'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Da queste tre disposizioni costituzionali si possono desumere alcuni principi:
• il principio di autonomia della famiglia,
• il principio di uguaglianza fra i coniugi,
• il principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio,
• il principio dell'autonomia educativa,
• il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
La famiglia nel codice civile
Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato "Delle persone e della famiglia".
La maggior parte degli articoli che lo compongono hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo originario del 1942.
Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il primo libro del codice venne riformato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali.
Con la legge del 1975 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni subì altre modifiche:
• la legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione, che successivamente venne riformata con la legge n. 184/1983,
• nel 1970 venne introdotto il divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n. 74/1987),
• con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l'accordo del 1984 che modificò il Concordato del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario,
• la legge 40/2004 regolamentò la procreazione medicalmente assistita.
• la legge 54/2006, la c.d. legge sull'affidamento conviviso rivoluziona l'assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile.
L'interesse morale e materiale del minore diviene linea guida nella decisione del giudice. Questi, nel regolamentare i rapporti figli-genitori, dovrà prediligere, in quanto compatibile con interesse del minore, la soluzione dell'affido condiviso su quello monogentitoriale. Importante è il riferimento del nuovo art. 155 c.c. al diritto del minore ,anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

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